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Il Decreto Biometano

Il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 5 dicembre 2013, il cosiddetto decreto biometano, stabilisce regole ed incentivi per l'immissione in rete e l'utilizzo come biocarburante - o in cogenerazione - del biometano.

Ambito di Applicazione del Decreto Biometano

Il decreto regola gli aspetti di produzione, distribuzione e incentivazione nei seguenti casi:

  • Nuovi impianti
  • Impianti esistenti riconvertiti per la produzione di Biometano

Utilizzi previsti per il biometano:

  1. Nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale
  2. In impianti di distribuzione di metano per autotrazione
  3. In impianti di cogenerazione ad alto rendimento

Incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas metano (Art. 3)

Per quanto riguarda l'immissione in rete del biometano prodotto (art. 3 del D.M.) gli ambiti di applicazione comprendono tutti gli impianti di produzione di biogas associati a purificazione ed upgrading del biogas in biometano e prevedono un incentivo della durata di 20 anni sia per nuovi impianti (realizzati a partire dal 18 Dicembre 2013) che per impianti esistenti riconvertiti alla produzione di biometano.

Il biometano prodotto potrà essere oggetto di vendita diretta sul mercato oppure di ritiro da parte del GSE.

Vendita diretta sul mercato

L’incentivo di base viene calcolato in funzione del prezzo medio mensile del gas naturale per ciascun mese di immissione del biometano in rete. La remunerazione dunque non è costante ma dipende appunto dal prezzo di mercato del gas naturale e dalle capacità di negoziazione del produttore.

Ritiro da parte del GSE

Il produttore, in questo caso, non avrà alcuna remunerazione imputabile alla vendita sul mercato. Il valore dell’incentivo viene valutato in funzione del prezzo medio annuale del gas naturale nel 2012. I vantaggi di tale meccanismo sono riconducibili ad un valore di remunerazione costante, svincolato dal prezzo di mercato del gas naturale e quindi, tra l’altro, non legato alla capacità di negoziazione del produttore di biometano. In entrambi i casi, l’incentivo di base viene modulato in funzione di parametri quali taglia e tipologia di matrice impiegata per la produzione di biogas.

La tabella che segue mostra uno schema di calcolo degli incentivi per la vendita diretta sul mercato del biometano prodotto da nuovi impianti:

Quota Sottoprodotti o Rifiuti (% in Peso) Produzione (BM) nominale di Biometanto in Sm3/h
BM < 250
250 < BM < 500  500 < BM < 1000  BM > 1.000
 0 < Q < 50 Incentivo Base + 10%   - -
50 < Q < 100  Incentivo Base + 10%   Incentivo Base + 10% Incentivo Base  Incentivo Base - 10% 
Q = 100  Incentivo Base + 10% + 50%  Incentivo Base + 10% + 50%  Incentivo Base + 50%  Incentivo Base - 10% + 50% 

Viene indicato, ora, uno schema di calcolo degli incentivi per il biometano prodotto da nuovi impianti e ritirato direttamente dal GSE:

Quota Sottoprodotti o Rifiuti (% in Peso)  Produzione (BM) nominale di Biometanto in Sm3/h
BM < 250 250 < BM < 500
 0 < Q < 50  Incentivo Base Ritiro GSE + 10%  -
 50 < Q < 100  Incentivo Base Ritiro GSE + 10% 
Q = 100  Incentivo Base Ritiro GSE + 10% + 50%

Per gli impianti esistenti riconvertiti alla produzione di biometano valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente (suddivisione in base alla taglia e al tipo di alimentazione), tuttavia vengono attribuite tariffe incentivanti più basse. Agli impianti esistenti viene infatti riconosciuto solo il 40% del corrispondente incentivo attribuito ai nuovi impianti.

Incentivazione del Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale (Art. 4) 

E' la modalità che fornisce al biometano il sostegno economico più consistente.

Nell’ottica di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti, è infatti opportuno prevedere di incentivare prioritariamente l’utilizzo del biometano come carburante per autotrazione. Il biometano immesso dal soggetto produttore nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, per un periodo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio, di certificati di immissione in consumo di biocarburanti (CIC).

Per godere di questa tipologia di incentivo bisogna stipulare un contratto bilaterale tra il soggetto produttore del biometano e colui che lo immette in consumo, al quale va materialmente l’incentivo sotto forma di CIC. 

Tuttavia, il decreto stesso stabilisce che nel contratto bilaterale di fornitura del biometano debba essere stabilita, oltre alla durata della fornitura, anche la quota parte dell’incentivo che il proprietario dell’impianto di distribuzione deve riconoscere al soggetto produttore del biometano. Di conseguenza, per elaborare studi di fattibilità affidabili occorre considerare che difficilmente l’intero valore dell’incentivo potrà essere computato come ricavo per il produttore di biometano, a meno che quest’ultimo non sia anche proprietario dell’impianto di distribuzione.

Il proprietario dell’impianto di biometano vende il biometano al proprietario dell’impianto di distribuzione che a sua volta lo vende agli utenti finali.

In base al quantitativo di biometano venduto, il GSE riconosce al proprietario dell’impianto di distribuzione un determinato numero di certificati di immissione in consumo di biocarburanti certificati che quest’ultimo può trasferire ai soggetti obbligati, dividendo il ricavo con il produttore di biometano, secondo gli accordi contrattuali prestabiliti.

Il valore dell’incentivo per un certo quantitativo di biometano immesso in rete e destinato all’autotrazione è quindi dato dal prodotto del valore di un CIC per il numero di CIC riconosciuti, per tale quantitativo di biocarburante. La remunerazione totale per il produttore del biometano è quindi data dalla somma dell’incentivo più il prezzo di vendita del biometano a un impianto di distribuzione di terzi oppure direttamente ai consumatori, nel caso di un impianto di distribuzione di proprietà. In realtà, è importante ricordare che qualora il biometano venga venduto a un impianto di distribuzione di terzi è opportuno parlare di ricavo potenziale, dal momento che i CIC sono assegnati materialmente a colui che immette in consumo il biometano.

Quindi, l’incentivo sarà ripartito tra proprietario dell’impianto di distribuzione e produttore del biogas-biometano in conseguenza della specifica negoziazione commerciale avvenuta tra le due parti.

E’ bene specificare che il valore del CIC è tuttora soggetto a margini di incertezza molto elevati, non si ha al momento un valore di riferimento. Ciò che è certo è che, anche in questo caso, il numero di certificati assegnati al biometano per autotrazione è modulato in funzione della matrice organica impiegata per il processo di digestione anaerobica (numero di certificati assegnati raddoppiato qualora si utilizzino esclusivamente matrici considerate di scarto). Invece, contrariamente a quanto avviene per l’incentivazione del biometano immesso in rete o impiegato in cogenerazione ad alta efficienza, nel caso relativo all’autotrazione l’incentivo non viene modulato in funzione della taglia dell’impianto.

Quota di sottoprodotti, rifiuti, alghe o matrici di origine non alimentare nella dieta (% in peso) Anno di Incentivazione CIC Assegnato Ogni 10 GCal di biometano immesso a consumo
Impianti a Biogas Nuovi Impianti a Biogas Esistenti
 Vendita idma a terzi idma proprio  Vendita idma a terzi  idma proprio
0 < Q < 70  da 1 a 10 1 1,5 0,7 1,05
da 11 a 20 1 0,7
70 < Q < 100  da 1 a 10  1,7 2,2 1,19  1,54
da 11 a 20 1,7 1,19
Q = 100  da 1 a 10  2 2,5 1,4 1,75
da 11 a 20 2 1,4

Anche in questo caso le tariffe incentivanti attribuite agli impianti esistenti riconvertiti alla produzione di biometano vengono ridotte rispetto a quanto attribuito ai nuovi impianti. Mentre nel caso di immissione in rete o impiego in impianti di cogenerazione si riconosce il solo 40% dell’incentivo spettante all’analogo nuovo impianto, per l’impiego del biometano in autotrasporto si attribuisce il 70% (ulteriore elemento a favore di tale incentivazione).

Incentivazione del biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (Art. 5)

E’ il meccanismo di incentivazione più complesso in quanto bisogna passare per registri o procedure d’asta al ribasso (non si ha accesso diretto ai meccanismi di incentivazione). Il calcolo di tale incentivo segue il decreto del 6/7/2012.
Per i nuovi impianti, il valore delle tariffe incentivanti è individuato per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza dall’Allegato 1. Per anni successivi al 2013 la tariffa viene ridotta ogni anno del 2%.

Fonte Rinnovabile Tipologia Potenza

Potenza
[ kW ]

Vita Utile Impianti
[ Anni ]

Tariffa Incentivante di Base
[ €/MWh ]

Biogas a) Prodotti di Origine Biologica  1<P<300 20 180
300<P<600 160
600<P<1.000 140
1.000<P<5.000 104
P>5.000 91

b) Sottoprodotti di Origine biologica di cui alla tabella 1-A del DM

d) Rifiuti non preovenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)

1<P<300 236
300<P<600 206
600<P<1.000 178
1.000<P<5.000 125
P>5.000 101
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità dell'Allegato 2 del DM 600<P<1.000 216
1.000<P<5.000 109
P>5.000  85
Biomasse a) Prodotti di Origine Biologica 1<P<300 229
300<P<1.000 180
1.000<P<5.000 133
P>5.000  122

b) Sottoprodotti di Origine biologica di cui alla tabella 1-A del DM

d) Rifiuti non preovenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)

1<P<300 257
300<P<1.000 209
1.000<P<5.000 161
P>5.000 145
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità dell'Allegato 2 del DM 1<P<5.000 174
P>5.000 125

Per gli impianti esistenti, l’incentivo spettante viene determinato secondo le procedure descritte nell’Allegato 2, a partire dai valori indicati nell’Allegato 1 ed in funzione del coefficiente di gradazione D.
Per gli impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili, la tariffa incentivante è definita in funzione di quanto il produttore dichiara in accordo con l’Allegato 3, ovvero dal tipo di alimentazione dell’impianto:

  1. Prodotti biologici;
  2. Sottoprodotti biologici (Tabella 1-A);
  3. Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2 del D.M.;
  4. Rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli in cui alla lettera c).

Nel caso in cui non sia possibile determinare un unico ingresso in alimentazione, si individua la tariffa incentivante secondo diverse modalità. In generale, si attribuisce all’intera produzione la tariffa incentivante di minor valore.

Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da prodotti (a) e sottoprodotti biologici (b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 €/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera riportati nella tabella che segue (all. 5 decreto 6 luglio 2012):

Inquinante
Valori [mg/Nm3]
PTN < 6 MQt 6 < PTN < 20 MQt 20 < PTN < 50 MQt PTN > 50 MQt
 Nox (espressi come NO2) 200  150 150 100 
 NH3 5 5 5 5
CO 200 150 100 50
 SO2 150 150 100 50
COT 30 20 10 10
Polveri 10 10 5 5

Alla tariffa di riferimento per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio così differenziato:

  1. 40 €/MWh, per impianti alimentati da prodotti biologici (a) e da bioliquidi sostenibili;
  2. 40 €/MWh, per impianti a biomasse alimentati da sottoprodotti biologici (b), qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento;
  3. 10 €/MWh per gli altri impianti.

Il decreto biometano specifica che, qualora il biometano venga utilizzato in un sito diverso da quello di produzione, l’energia elettrica netta incentivabile immessa in rete dall’impianto di cogenerazione deve tener conto dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari (consumi impianto produzione biometano, perdite nei trasformatori, perdite in linea).

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